Il Servizio fornisce assistenza e informativa legale di carattere orientativo per le imprese associate. Assiste le aziende telefonicamente e attraverso incontri presso la sede di A.P.I. o nei distretti, oppure direttamente in azienda.
Organizza, inoltre, eventi formativi, convegni e seminari per l'approfondimento delle novità normative e delle tematiche più rilevanti.
E’ supportato da professionisti di fiducia, che assicurano informative in diversi ambiti: recupero crediti, contrattualistica (agenzia, appalto e subappalto, condizioni generali di vendita, locazione etc.), privacy, responsabilità amministrativa e penale degli enti (D.lgs. 231/01), concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette, passaggio generazionale, etc.
Tra le principali attività di assistenza:
1. Appalto: qual è l’oggetto di questo contratto? E la forma?
Ai sensi dell’art. 1655 c.c., l’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'appalto è un contratto a forma libera che non necessita della forma scritta. E' consigliabile tuttavia stipularlo in forma scritta al fine di determinare con esattezza i diritti e i doveri delle parti ed evitare che possano poi essere sollevate pretestuose contestazioni in merito.
2. Privacy: che cos’è il GDPR e cosa disciplina?
Il GDPR, sigla di General data protection regulation, è il Regolamento UE 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati (vedi art. 1 del GDPR).
3. Vendita: che cosa deve garantire il venditore secondo il codice civile?
Secondo l’art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
La garanzia, tuttavia, non è dovuta (vedi art. 1491 c.c.) se, al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa o se i vizi erano facilmente riconoscibili (salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi).
4. Agenzia: quali sono gli elementi distintivi tra agente e procacciatore di affari?
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, con la realizzazione di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vicolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al soggetto dal quale ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.